Statuto

STATUTO

 

ART. 1

COSTITUZIONE

E’ costituita, con sede in Vicopisano (PI) Via Prof. E. Batini n°21 loc. Il Pero l’organizzazione di volontariato denominata “Coordinamento Antincendio Boschivo Monte Pisano” di seguito detto coordinamento.

I contenuti e la struttura sono democratici.

Esso ha durata fino a 31/12/2050 e non ha fini di lucro.

Potrà essere sciolto anticipatamente solo con il consenso di almeno due terzi degli aderenti.

 

ART. 2

FINALITA’

Gli scopi che il coordinamento si propone di perseguire e realizzare, in armonia e coerenza con le finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle istituzioni sono:

-        Praticare e promuovere l’attività di volontariato quale supporto solidalistico a tutti i cittadini avvalendosi a tal fine, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni spontanee e gratuite dei propri aderenti;

-        Coordinare, promuovere, rafforzare e armonizzare, nel pieno rispetto dell’autonomia e originalità delle singole realtà d’azione volontaria di ogni associazione aderente, la lotta agli incendi boschivi e l’attività di Protezione Civile nell’area del Monte Pisano e su tutto il territorio nazionale.

Pertanto può:

a)      Collaborare con gli enti pubblici competenti e con altre associazioni di volontariato antincendio per prevenire, avvistare e spegnere gli incendi boschivi;

b)     Organizzare conferenze, seminari, dibattiti, convegni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salvaguardia della natura;

c)      Compiere qualsiasi altra attività ausiliare e complementare a quelle innanzi indicate;

d)     Effettuare servizi di pubblica utilità.

 

 

 

 

 

ART. 3

ADERENTI

 

Sono aderenti quelle associazioni di volontariato che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne facciano successivamente richiesta, a condizione che dimostrino di avere come propria finalità (esclusiva o prevalente) l’attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi nel territorio del Monte Pisano, nonché concreto interesse al suo coordinamento.

L’ammissione è deliberata dall’Assemblea.

Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto del coordinamento. L’ammissione decorre dalla data della delibera.

Ogni aderente rimane responsabile della propria attività.

Gli aderenti cessano di appartenere al coordinamento per:

  • ·        Dimissioni volontarie;
  • ·        Non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
  • ·        Cessazione dell’attività;
  • ·        Comportamento che in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente il coordinamento;
  • ·        Inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto.

La decadenza della qualità di aderente è decisa dal consiglio con decisione inappellabile.

Tutte le prestazioni degli aderenti sono a titolo gratuito.

 

 

ART. 4

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di eleggere gli organi, di svolgere l’attività prevalentemente concordata e di recedere dall’appartenenza dell’associazione.

Le organizzazioni aderenti possono recedere dall’appartenenza al coordinamento, per mezzo del presidente e di altri due rappresentanti designati secondo le norme del proprio statuto.

Gli aderenti hanno l’ obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e di prestare l’attività preventivamente concordata.

Ogni associazione aderente al coordinamento rimane responsabile della propria attività.

 

 

 

 

ART. 5

ORGANI

Sono Organi del coordinamento:

  • ·        Assemblea degli aderenti
  • ·        Consiglio direttivo
  • ·        Presidente.

 

 

ART. 6

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L’Assemblea del coordinamento è costituita da tutti gli aderenti; le associazioni partecipano all’assemblea per mezzo del presidente e di altri due rappresentanti.

Essa approva il Bilancio, nomina il Consiglio direttivo e, in genere, delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dallo stesso Consiglio direttivo.

L’assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo o, se questi non vi provveda, da due membri del consiglio direttivo almeno una volta entro il 30 Giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo del coordinamento (assemblea ordinaria) riferito all’anno precedente.

L’assemblea può inoltre essere convocata quando il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aderenti al coordinamento (assemblea straordinaria).

La convocazione deve farsi mediante affissione dell’avviso presso la sede del coordinamento e contestuale lettera ai soci contenente l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima dell’adunanza. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti ad eccezione del successivo art.13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio direttivo è eletto dall’assemblea degli aderenti ed è composto da almeno tre membri.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Al consiglio direttivo compete:

a)      Nominare il presidente del consiglio direttivo;

b)     Fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;

c)      Redigere il bilancio consuntivo annuale e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea entro il 30 Giugno dell’anno successivo;

d)     Redigere il bilancio preventivo e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea;

e)     Esaminare e proporre all’assemblea le domande di eventuali associazioni aspiranti aderenti.

Nel caso in cui vengano meno prima della scadenza del mandato uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato.

Se viene a mancare la maggioranza del consiglio i restanti membri dovranno convocare l’assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Il primo consiglio direttivo e, nel suo seno, il Presidente, vengono eletti con l’atto costitutivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

ART. 8

PRESIDENTE

 

Il Presidente è nominato dal consiglio direttivo nel suo seno ed è anche Presidente del coordinamento.

Esso cessa dalla carica secondo le norme dell’art. 7 e qualora non ottemperi ai propri compiti.

Il Presidente rappresenta legalmente il coordinamento nei confronti di terzi e in giudizio.

Ha inoltre la rappresentanza legale con i poteri per compiere tutti gli atti e operazioni concernenti la gestione corrente e ordinaria del coordinamento.

Sovrintende al buon andamento del coordinamento e armonizza l’attività degli organi sociali.

Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi al coordinamento.

Convoca e presiede le adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo.

E’ responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del registro degli aderenti, del disbrigo della corrispondenza, della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

Provvede alle tenuta dei registri e della contabilità del coordinamento nonché alla documentazione relativa con l’indicazione dei soggetti eroganti. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

 

 

ART. 9

                                                                          BILANCIO

 

 

Ogni anno deve essere redatto, a cura del consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza dei voti entro il 30 Giugno dell’anno successivo, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. Poiché il coordinamento non ha scopo di lucro, gli eventuali attivi del bilancio saranno impiegati nell’incremento delle proprie attività.

Il consiglio direttivo potrà redigere un bilancio preventivo di massima da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

 

 

ART. 10

RISORSE ECONOMICHE

 

 

Il coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • ·        Quote associative e contributi degli aderenti
  • ·        Contributi dei privati
  • ·        Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche
  • ·        Contributi per progetti
  • ·        Donazioni e lasciti testamentari
  • ·        Rimborsi derivanti da convenzioni
  • ·        Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso istituti di credito o postali.

Ogni operazione finanziaria è depositata con firme congiunte di almeno due di tre componenti il consiglio direttivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 11

BENI

 

I beni del coordinamento sono beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall’organizzazione e ad essa intestati.

I beni mobili di proprietà delle associazioni aderenti possono essere destinati alle finalità proprie del coordinamento a titolo gratuito.

 

ART. 12

QUOTA SOCIALE

 

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea e comunque non inferiore a £ 500.000 (cinquecentomila) (€ 258,23).

Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

 

ART. 13

MODIFICHE STATUTARIE

 

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno due terzi degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti al coordinamento.

 

 

 

 

 

 

ART. 14

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Lo scioglimento del coordinamento potrà essere deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 1del presente statuto.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

  • ·        Alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri;
  • ·        Fissare le norme per la devoluzione dei beni ad altre associazioni o enti aventi finalità analoghe a quelle del coordinamento.

 

 

ART. 15

NORME DI RINVIO

 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni della         legge quadro sul volontariato 11/08/1991 n°266, le leggi regionali sul volontariato e quelle del codice civile.